Il titolare del titolo di credito deve depositarlo in originale in caso di concordato preventivo del debitore

Cass. Sez. I, 19.7.2021 n. 20694

Diritto delle obbligazioni e contratti – titoli di credito – obbligo di deposito – concordato preventivo – sussistenza

Il portatore del titolo di credito è tenuto ad offrire al debitore la restituzione della cambiale e a provvedere al conseguente deposito del titolo nella cancelleria del giudice, come prescritto dall’art. 66 Legge Cambiaria, non solo se eserciti l’azione causale, ma anche quando intenda far valere nei confronti del proprio debitore i diritti derivanti dal rapporto causale nell’ambito di una procedura avente comunque una rilevanza pubblicistica, quale quella (concorsuale) di concordato preventivo.