Cass. Sez. II, 23.12.2014 n. 27353
Diritto delle successioni – testamento – riconoscimento – querela di falso – ammissibilità
Il giudicato formatosi nel precedente giudizio sul riconoscimento tacito del testamento olografo suddetto non preclude la querela di falso proposta con una successiva controversia nei confronti del medesimo testamento con cui si chieda di accertare che il contenuto e la sottoscrizione che figurano nella scheda testamentaria non sono riferibili al de cuius. Infatti la querela di falso ha ad oggetto la questione relativa alla negata riconducibilità a quest’ultimo non solo della sottoscrizione, ma anche delle disposizioni ivi redatte, qualora queste abbiano costituito oggetto di accertamento nel precedente giudizio. Del resto avverso la scrittura privata espressamente o tacitamente riconosciuta è proponibile querela di falso anche quando si voglia impugnare la riferibilità della sottoscrizione al suo autore apparente, dal momento che l’avvenuto riconoscimento esclude solamente che colui al quale la sottoscrizione è attribuita possa limitarsi a disconoscere la sottoscrizione addossando l’onere della verificazione alla parte che del documento voglia avvalersi, ma non si pone come accertamento di autenticità non altrimenti impugnabile.