La società originaria all’esito della trasformazione può essere dichiarata fallita

Cass. Sez. I, 25.1.2021 n. 1519

Diritto societario – società di capitali – trasformazione – fallimento – sussistenza

L’istituto della trasformazione, di cui agli artt. 2498 c.c. e ss., ricomprendendo in sé una congerie di figure diverse e anche molto dissimili tra loro, non si presta a una ricostruzione unitaria delle tematiche che le singole figure vengono a proporre.
I creditori di titolo anteriore alla cancellazione dell’”ente originario” si avvantaggiano del regime di responsabilità proprio della relativa struttura. A tale regime rimane ancorata, di conseguenza, la fallibilità dell’”ente originario”, che l’intervenuta trasformazione non è idonea a impedire.
In caso di trasformazione, la norma dell’art. 10 trova comunque applicazione nei confronti dell’”ente originario”. La soggettività fallimentare di questo ente non è diversa da quella che viene riconosciuta a una qualunque società cancellata dal registro e dichiarata fallita nel corso dell’anno successivo.
Lo strumento di tutela dei creditori dato dall’opposizione, che è previsto dalla legge in relazione alle operazioni di trasformazione, non può in alcun modo considerarsi sostitutivo di quello rappresentato dal fallimento, posto che, per la categoria dei creditori anteriori alla trasformazione, appronta una tutela di intensità sensibilmente inferiore.