In caso di sinistro di veicolo concesso in leasing il proprietario concedente non risponde in via solidale con l’utilizzatore

Cass. Sez. III, 27.6.2014 n. 14635

Diritto delle obbligazioni e contratti – leasing – sinistro stradale – responsabilità del concedente – esclusione

In caso di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria, obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonché responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054/3 cc è esclusivamente l’utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi degli artt. 91/2 196 CdS, in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione. Ne consegue che questi, al pari dell’usufruttuario e dell’acquirente con patto di riservato dominio risponde in tali casi di un debito proprio per fatto altrui, cosicché in caso di danni da circolazione di un veicolo concesso in leasing, ai sensi dell’art. 23 Legge 990 del 1969, il responsabile, litisconsorte necessario nell’azione diretta contro l’assicuratore è solo l’utilizzatore e non il concedente, contrariamente a quanto avviene in ogni altra forma di locazione.