Il diritto a risolvere il contratto è di natura potestativa e la prescrizione è interrotta solo dalla notifica dell’atto introduttivo

Cass. Sez. II, 27.4.2016 n. 8418

Diritto delle obbligazioni e contratti – risoluzione – azione potestativa – prescrizione – interruzione – condizioni

La facoltà di domandare la risoluzione del contratto, attribuita dall’art. 1492 cc al compratore di una cosa affetta da vizi, consiste in un diritto potestativo, a fronte del quale la posizione del venditore è di mera soggezione: non è tenuto a una prestazione, ma deve soltanto subire gli effetti dell’eventuale sentenza di accoglimento, di natura costitutiva, che fa venire meno il rapporto (effetti tra i quali gli obblighi di restituzioni, rimborsi e risarcimenti sono puramente consequenziali alla pronuncia, dalla quale unicamente sorgono). Ne discende che la prescrizione dell’azione, fissata in un anno dall’art. 1495 c.c., comma 3, può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora.