La revocatoria fallimentare non è “aiuto di stato” per le imprese in amministrazione straordinaria

Cass. Sez. I, 29.7.2014 n. 17200

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – amministrazione straordinaria – revocatoria fallimentare – compatibilità diritto comunitario

Essendo la revocatoria fallimentare normalmente esercitabile nel corso delle procedure fallimentari, nessun carattere “selettivo”, configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 (già art. 92) del Trattato CE, può essere ravvisato allorché l’azione revocatoria sia esercitata nell’ambito dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26), senza che abbia a tal fine alcun significato la distinzione tra fase conservativa e fase liquidatoria (onde ricavarne che l’azione revocatoria non comporta aiuti alle imprese sotto il profilo di un finanziamento forzoso unicamente ove esercitata nella seconda fase), atteso che l’azione revocatoria, anche quando è esercitata durante la fase conservativa, è diretta a produrre risorse da destinare alla espropriazione forzata a fini satisfattori, di tutela degli interessi dei creditori, non rilevando d’altra parte che il bene recuperato con l’azione revocatoria non sia destinato immediatamente alla liquidazione ed al riparto tra i creditori, essendo sufficiente che esso concorra con gli altri beni a determinare il patrimonio ripartibile al termine del tentativo di risanamento.