La registrazione tardiva del contratto di locazione sana la nullità

Cass. Sez. III, 20.12.2019 n. 34156

Diritto delle obbligazioni e contratti – locazione – registrazione – omissione – nullità – sanatoria – efficacia

Il contratto di locazione di immobili, sia a uso abitativo che a uso diverso, contenente “ab origine” l’indicazione del canone realmente pattuito, qualora non venisse registrato nei termini previsti dalla legge, è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004. La registrazione tardiva del contratto di locazione sana, con efficacia ex tunc, il contratto nullo non registrato con applicazione delle relative sanzioni al contravventore, al quale, oltretutto, il sistema tributario consente il ricorso allo strumento del c.d. ravvedimento operoso. Il riconoscimento di una sanatoria per adempimento appare coerente con l’introduzione nell’ordinamento di una nullità (funzionale) per inadempimento.