In caso di contestazione del credito nel progetto di distribuzione in sede esecutiva l’onere della prova è quello ordinario

Cass. Sez. III, 25.5.2016 n. 10752

Diritto processuale civile – esecuzione per espropriazione forzata – progetto di distribuzione – credito contestato – onere della prova – condizioni

Ex art. 512 cpc la cognizione sommaria in funzione degli accertamenti necessari da compiersi dal giudice dell’esecuzione è regolata, sul piano dell’onere probatorio, dal principio per cui chi solleva la contestazione della posizione di vantaggio altrui coinvolta nella distribuzione, se tale posizione, quanto a ciò che è oggetto di contestazione, non emerge da elementi certi risultanti da ciò su cui chi la rivendica la fonda per partecipare alla distribuzione, non è onerato di dare la prova negativa dell’insussistenza di quegli elementi. Viceversa, è chi rivendichi la posizione di vantaggio a dover dare dimostrazione di tali elementi nel procedimento cui allude lo stesso art. 512 c.p.c. con il riferimento agli accertamenti necessari.