Il titolo esecutivo va depositato nel termine indicato dal giudice pena l’esclusione del credito dal progetto di distribuzione

Cass. Sez. III, 27.1.2017 n. 2044

Diritto processuale civile – esecuzione – progetto di distribuzione – deposito del titolo esecutivo – necessità

Nell’espropriazione immobiliare, legittimamente il progetto di distribuzione prescinde dalle ragioni di credito per le quali il creditore non abbia prodotto i necessari documenti giustificativi entro il termine a tale scopo fissato – in estrinsecazione della potestà prevista dagli artt. 484, 175 e 152 cod. proc. civ. – dal giudice dell’esecuzione o – in mancanza di contrarie espresse disposizioni nel provvedimento di delega – dal professionista delegato, riferendosi l’eccezionale facoltà prevista dall’art. 566 cod. proc. civ. al solo atto originario di intervento nella procedura e non a tutte le successive attività incombenti ai creditori, che abbiano assunto la qualità di interventori o in quella originaria succedano per cessione della ragione di credito.