La prescrizione presuntiva è incompatibile con l’ammissione del debitore di non avere pagato

Cass. Sez. VI, 28.8.2020 n. 17980

Diritto delle obbligazioni e contratti – prescrizione – prescrizione presuntiva – mancato pagamento – ammissione – incompatibilità

La prescrizione presuntiva ai sensi dell’art. 2959 c.c., si fonda non sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo – come accade per la prescrizione ordinaria – ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l’obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito…, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l’avvenuto pagamento e il riconoscimento dell’obbligazione. La prescrizione presuntiva è incompatibile con qualunque comportamento del debitore che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dell’obbligazione dedotta dal creditore.