Una volta pignorato il bene la riscossione dei canoni spetta solo al custode

Cass. Sez. III, 27.6.2016 n. 13216

Diritto processuale civile – esecuzione immobiliare – locazione – canoni – riscossione – legittimazione

Il proprietario-locatore di un bene pignorato non è legittimato ad esercitare le azioni derivanti dal contratto di locazione concluso senza l’autorizzazione dei giudice dell’esecuzione, ivi compresa quella di pagamento del canone, poiché la titolarità di tali azioni non è correlata ad un titolo convenzionale o unilaterale (il contratto di locazione o la proprietà), ma spetta al custode, in ragione dei poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall’investitura del giudice. Infatti per effetto dello spossessamento conseguente al pignoramento e dell’effetto estensivo previsto dall’articolo 2912 c.c., il debitore esecutato perde vuoi il diritto di gestire e amministrare (se non in quanto custode) il bene pignorato, vuoi il diritto di far propri i relativi frutti civili.