Cass. Sez. I, 29.5.2020 n. 10322
Diritto delle obbligazioni e contratti – adempimento – imputazione dei pagamenti – onere della prova – ripartizione
Ai sensi dell’articolo 2697 c.c., qualora il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee a estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, essendo stato eseguito con riferimento a un determinato credito, spetta al creditore-attore, che pretende di imputare il pagamento a estinzione di altro credito, dimostrare sia l’esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione disposti dall’art. 1193 c.c. L’assegno postdatato può essere utilizzato per dimostrare l’avvenuto pagamento delle prestazioni al professionista per l’attività svolta, poiché non perde le sue caratteristiche di titolo di credito.