Cass. Sez. III, 9.11.2020 n. 24992
Diritto delle obbligazioni e contratti – mutuo – interessi – usurarietà – nullità – nullità parziale
L’art. 1815 c.c., comma 2, prevede una nullità parziale che colpisce soltanto la clausola con la quale siano pattuiti interessi – corrispettivi o moratori – usurari. L’espressione “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” ha come chiave di lettura proprio la congiunzione “e” che unisce nullità della clausola e non debenza di interessi, dal che razionalmente si deduce che gli interessi non dovuti sono solo quelli previsti nella clausola nulla, senza espansione della sanzione ad interessi di altra specie di per sé sani perché non usurari.