Il legame che esiste tra il mutuo e il contributo nel credito agevolato

Cass. Sez. I, 26.1.2016 n. 1369

Diritto bancario – credito agevolato – mutuo di scopo – rapporti tra contratti – accessorietà

La concessione di un credito agevolato presuppone la nascita di un rapporto principale, instaurato tra l’istituto finanziario erogatore ed il privato, e di un rapporto secondario, che intercorre tra l’ente pubblico ed il detto istituto finanziario. Il primo rapporto integra gli estremi del mutuo di scopo, in cui per legge o per volontà delle parti assume un ruolo primario l’interesse alla realizzazione dello scopo, tanto da tradursi, attraverso una clausola di destinazione, nell’assunzione, da parte del sovvenuto, dell’obbligo di compiere l’attività necessaria al perseguimento della finalità che il finanziamento mira ad agevolare. Il secondo rapporto è, invece, rappresentato da una convenzione (comunemente detta contratto di ausilio) diretta a regolare l’obbligazione nei confronti dell’istituto finanziario, e con la quale l’ente pubblico si accolla una parte degli interessi che devono essere corrisposti dal privato all’istituto mutuante. Il collegamento tra il rapporto di credito fondamentale originato dal mutuo di scopo ed il rapporto di ausilio raffigurato dal contributo in conto interessi concesso dall’ente pubblico è, peraltro, di natura accessoria, tanto da poter cessare, lasciando sopravvivere il solo rapporto principale, quando l’istituto finanziario lo abbia regolato in modo da poter convertire il contratto di credito agevolato in un contratto di credito ordinario. Per converso, stante il vincolo di accessorietà che lega il contratto di ausilio a quello di mutuo, non è possibile che, a fronte della risoluzione di quest’ultimo, possa restare in vita solo il primo