Nel leasing traslativo la clausola che addossa il rischio per la perdita del bene all’utilizzatore non è vessatoria

Cass. Sez. III, 31.3.2015 n. 6452

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – leasing traslativo – perdita del bene – rischio a carico dell’utilizzatore – legittimità

Per il leasing traslativo la clausola contrattuale che pone a carico dell’utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale desumibile – in via analogica – dall’art. 1523 cod. civ. sulla vendita a rate con riserva della proprietà.