Gli obblighi informativi dell’intermediario finanziario si esauriscono di regola con l’investimento

Cass. Sez. I, 24.4.2018 n. 10112

Diritto finanziario – obblighi informativi – nel corso del rapporto – limitazione

In materia di investimenti finanziari, gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono finalizzati a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori del caso del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, vanno adempiuti in vista dell’investimento e si esauriscono con esso.