La mancata notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio non comporta alcuna decadenza

Cass. Sez. VI, 28.11.2014 n. 25307

Diritto processuale civile – litisconsorzio necessario – integrazione del contraddittorio – notificazione – decadenza – insussistenza

In tema di integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 102 cod. proc. civ., qualora l’integrazione, effettuata nel rispetto del termine perentorio concesso dal giudice, non si sia perfezionata per incompleta trascrizione dell’indirizzo del destinatario, non viene in rilievo l’art. 184 bis cod. proc. civ. (poi art. 153 cod. proc. civ.) – il quale presuppone l’essere la parte incorsa nella decadenza e, quindi, rispetto alla ipotesi rilevante nella specie, il non aver posto in essere l’atto di integrazione o l’aver effettuato un atto di integrazione qualificabile come inesistente – ma è applicabile l’art. 291 cod. proc. civ., trattandosi di un vizio assimilabile alla violazione delle norme che disciplinano il procedimento di notificazione, con conseguente fissazione di un termine perentorio per rinnovare l’integrazione del contraddittorio.