La revoca del consenso del coniuge in caso di inseminazione eterologa

Cass. Sez. VI, 18.12.2017, n. 30294

Diritto di famiglia – fecondazione eterologa – consenso del coniuge

In caso di inseminazione eterologa, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento di paternità, anche quando sia affetto da “impotentia generandi”. La ratio di tale norma deve esser individuata nella circostanza che l’attribuzione dell’azione di disconoscimento al marito, anche quando abbia prestato assenso alla fecondazione eterologa, priverebbe il nato di una delle due figure genitoriali e del connesso rapporto affettivo ed assistenziale, stante l’impossibilità di accertare la reale paternità a fronte dell’impiego di seme di provenienza ignota. Ancora una volta i Giudici di legittimità attribuiscono rilevanza alla verità legale rispetto a quella biologica, tanto che la nuova formulazione dell’art. 244 c.c. prevede un termine di decadenza quinquennale dell’azione di disconoscimento che decorre dalla nascita del figlio. Il consenso espresso può esser revocato dal coniuge sino al momento della fecondazione dell’ovulo e spetta al coniuge, che ha revocato il proprio consenso, dimostrare che la revoca è avvenuta in un momento antecedente alla fecondazione.