L’eredità non accettata non legittima il recesso dal preliminare

Cass. Sez. III, 28.6.2016 n. 13264

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto preliminare – risoluzione – inadempimento promittente la vendita – condizioni

In caso di preliminare di compravendita, è consentito al promissario acquirente di sottrarsi all’obbligo di stipulare il contratto definitivo soltanto quando sussista il pericolo concreto ed attuale che la cosa possa essere rivendicata da terzi, cioè non il mero timore di pretese del terzo sull’oggetto del contratto ma deve risultare concretamente la volontà del terzo di promuovere azioni volte ad ottenere il riconoscimento dei suoi asseriti diritti sul bene, ricorrendo tali condizioni allorché il pericolo di azioni siffatte si connoti per serietà e concretezza, si da escludere la presenza di un pretesto dell’obbligato per rifiutare l’adempimento dovuto. Ciò non si verifica in caso di mancata trascrizione dell’accettazione dell’eredità da parte del promittente la vendita e di astratta e possibile accettazione della medesima eredità da parte di terzi.