Danni conseguenti ad emotrasfusioni

Cass., Sez. VI, 30.7.2014, n. 17403

Responsabilità medica – risarcimento del danno – termine di prescrizione

La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è chiaramente di natura extracontrattuale, non potendosi configurare un contratto sociale tra il Ministero e i singoli individui sottoposti a trasfusione. Ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale. Tale termine decorre poi, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., dal giorno in cui la malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.