Il diritto di abitazione non è soggetto a limitazioni spaziali

Cass., sez. II, 27.6.2014, n.14687

Della proprietà – Dell’uso e dell’abitazione – costituzione del diritto di abitazione

Il dispositivo dell’art. 1022 c.c., relativo al diritto di abitazione, non limita in senso quantitativo o spaziale l’entità dei bisogni abitativi del titolare, ma individua il contenuto del diritto distinguendolo da quello di altri diritti reali, come l’usufrutto e l’uso, definendolo, in positivo, nell’abitare la casa da parte del titolare e della sua famiglia, e, in negativo, escludendo un uso diverso, quale il concederla a terzi a qualunque titolo o trarne un’utilità differente da quella abitativa.