Se la banca ha provato l’assolvimento degli obblighi informativi incombe sul cliente la prova della loro insufficienza o erroneità

Cass. Sez. I, 9.8.2021 n. 22513

Diritto bancario e dei mercati finanziari – informazioni – obbligo – onere della prova – ripartizione

Qualora l’intermediario finanziario abbia dimostrato di avere assolto i suoi obblighi informativi, incombe al cliente allegare e provare, ai fini della prova del nesso di causalità, che le informazioni ricevute dalla banca erano insufficienti o errate e quindi avevano compromesso la reale valutazione del rischio insito nell’operazione di investimento che si andava a compiere.