L’ammissione al passivo per i crediti successivi alla sentenza di fallimento non deve rispettare il termine dell’art. 101 LF

Cass. Sez. I, 31.7.2015 n. 16218

Diritto fallimentare – crediti successivi – insinuazione allo stato passivo – termini

L’insinuazione al passivo dei crediti sorti in data successiva alla dichiarazione del fallimento non è soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 101, commi primo ed ultimo, legge fallim.