Come si impugnano l’arbitrato irrituale e la perizia contrattuale

Cass. Sez. I, 31.8.2016 n. 17443

Diritto delle obbligazioni e contratti – perizia contrattuale – impugnazione – condizioni

Sia nella ipotesi di arbitrato irrituale, sia di perizia contrattuale, la decisione degli arbitri-periti è impugnabile soltanto attraverso le tipiche azioni di annullamento del contratto, e non anche attraverso gli strumenti previsti dal codice di rito civile per i lodi rituali: è, cioè, rilevante la condotta dei medesimi, che sia sfociata in causa di invalidità (per incapacità o vizi del consenso) della perizia stesso. Il risultato della valutazione degli arbitri-periti può rilevare, dunque, ai sensi dell’art. 1429 c.c., quale errore che, procedendo da violazione dei limiti del mandato conferito, abbia inficiato la volontà contrattuale da costoro espressa.
In definitiva, nella perizia contrattuale gli errori in procedendo o in iudicando rilevano a condizione che si risolvano in cause di invalidità e, cioè, incapacità e vizi del consenso, mentre non è possibile far valere censure che attengano ai presunti vizi di giudizio sul dictum, com’è invece proprio dell’impugnazione del lodo arbitrale. In particolare, l’eventuale errata interpretazione ed applicazione di una regola del giudizio può ricondursi alla figura dell’abuso di mandato e, quindi essere fonte di responsabilità per gli arbitri, ma non costituisce un errore sindacabile in giudizio, tale da condurre ex post all’annullamento della loro determinazione: è preclusa l’impugnativa per errore di diritto, a meno che si tratti di errore percettivo con esclusione di eventuali errori compiuti dagli arbitri nella valutazione ed interpretazione del diritto, ivi comprese le valutazioni sull’esistenza, vigenza od efficacia della norma di diritto.