Cass. Sez. I, 9.11.2020 n. 25025
Diritto della crisi di impresa – fallimento – istruttoria prefallimentare – fallibilità – documentazione – valutazione
Per la verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, di cui all’art. 1 comma 2 legge fall., non è necessaria la produzione in giudizio di un particolare documento, quale costituito dal bilancio di esercizio. A contare, in proposito, è infatti solo la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniale dell’impresa interessata, comunque questa risulti raggiungibile. Può dunque avvalersi, al riguardo, sia dell’intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dall’impresa medesima (ivi compresa la c.d. corrispondenza di impresa, di cui all’art. 2220 cod. civ.), sia di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che nel concreto possa risultare utile.