Archivio mensile:novembre 2015

Il conto corrente bancario deve sempre indicare gli interessi praticati

Cass. Sez. VI, 30.10.2015 n. 22179

Diritto bancario – conto corrente – condizioni economiche – interessi – pattuizione – necessità

In tema di contratto conto corrente bancario, la convenzione relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua precisa individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti (come ad es. i c.d. usi di piazza), dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.

L’intermediario finanziario, nel profilare il cliente, deve verificare se costui sia davvero un investitore qualificato

Cass. Sez. I, 27.10.2015 n. 21890

Diritto finanziario – intermediario finanziario – deposito titoli e custodia – obbligo di informazione – condizioni

Fuori dal servizio di gestione di portafoglio o di consulenza, laddove la banca presti solo il servizio di deposito titoli a custodia e amministrazione accessorio a quello di negoziane, non può dirsi sussistente, nella fase successiva all’acquisto del titolo, un obbligo di informazione generalizzato per l’intermediario finalizzato a mettere il cliente in condizioni di valutare l’opportunità di dismettere i titoli (oltre che di acquistarli) dal portafoglio, fatta salva l’ipotesi in cui la banca sia venuta a conoscere, non in modo riservato, notizie particolari ovvero abbia desunto da sue analisi economiche orientamenti positivi o negativi che l’obbligo di operare con correttezza può imporre di divulgare tra i clienti.

L’intermediario finanziario, nel profilare il cliente, deve verificare se costui sia davvero un investitore qualificato

Cass. Sez. I, 27.10.2015 n. 21887

Diritto finanziario – intermediario finanziario – verifica dichiarazioni cliente – responsabilità

Sia in base alla normativa regolamentare precedente che secondo quanto adesso prevedono la direttiva MIFID e il Regolamento Consob n. 16190 del 2007, che ha sostituito il Regolamento n. 11522 del 1998, l’intermediario finanziario deve verificare le competenze effettive in capo alla stessa, da parte dell’intermediario; tale ragionevole certezza, peraltro, potrà essere acquisita dall’intermediario finanziario non necessariamente attraverso i documenti all’uopo consegnatigli nell’occasione dal cliente, potendo quegli fondarsi anche su elementi che non integrino la nozione di documenti in senso tecnico ex art. 2702 ss. c.c., rilevando la conoscenza effettiva dei requisiti professionali della controparte, ferma restando l’iniziativa di provenienza del cliente di essere considerato come facente parte di questa categoria. Adesso il nuovo regolamento Consob impone la “valutazione” della competenza ed esperienza del cliente, con il più congruo utilizzo di un termine di valenza generale, che compie implicito riferimento a qualsiasi mezzo per accertare e ponderare le caratteristiche di quell’investitore.

La compensazione in sede fallimentare

Cass. Sez. III, 27.10.2015 n. 21784

Diritto fallimentare – compensazione – presupposti

In tema di compensazione, nel caso in cui alla domanda della curatela di un fallimento per la riscossione di un credito sia contrapposta domanda riconvenzionale riguardante un controcredito, il giudice di merito, accertati gli stessi, è tenuto a dichiarare la compensazione, ove richiesta, dei reciproci debiti e sino alla loro concorrenza. Tale conclusione deriva dall’applicazione dell’art. 56 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, la cui ratio è di evitare che il debitore del fallimento, che bene abbia corrisposto il credito di questo, sia poi esposto al rischio di realizzare a sua volta un proprio credito in moneta fallimentare, dal rispetto della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), dal fatto che la compensazione si configura come conseguenza della pronuncia sulla domanda riconvenzionale. Per contro, non potrà pronunziarsi sentenza di condanna del fallimento al pagamento del debito nella misura corrispondente all’eventuale eccedenza del credito verso il fallito, perché questa deve essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo del fallimento. In altri termini, la compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico dell’obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che è sufficiente che i requisiti di cui all’art. 1243 c.c. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia. Il fatto che le sentenze di accertamento del controcredito siano intervenute successivamente alla dichiarazione del fallimento è da ritenersi del tutto irrilevante.

L’intermediario finanziario deve informare l’investitore

Cass. Sez. I, 26.10.2015 n. 21711

Diritto finanziario – responsabilità intermediario finanziario – obbligo di dare informazioni – modalità – conseguenze

L’art. 21 T.U.F., in materia di prestazione di servizi di investimento, detta una serie di criteri generali cui l’intermediario deve uniformarsi nei rapporti con il cliente: egli deve acquisire le informazioni necessarie dal cliente stesso ed operare in modo che questi sia adeguatamente informato: tali obblighi sono specificati dagli artt. 28 e 29 Reg. Consob, per cui l’intermediario deve avere informazioni dal cliente stesso sulla sua tipologia di investitore, sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla sua propensione al rischio; in caso di operazione ritenuta inadeguata, egli deve informare specificamente il cliente delle ragioni, per cui non è opportuno procedere e, ove questi, intenda comunque dar corso all’operazione, eseguirla soltanto su ordine scritto. Tali obblighi, per l’intermediario, si collocano sia al momento della stipulazione del contratto, sia all’atto di effettuare i singoli investimenti. Egli deve pertanto disporre di informazioni aggiornate, in relazione ad ogni singolo investimento da effettuare. L’intermediario pertanto è obbligato ad aggiornare il cliente ad ogni investimento.
La violazione dei doveri di informazione e di corretta esecuzione delle operazioni poste dalla legge a carico degli intermediari, non produce nullità, ma da luogo a responsabilità, precontrattuale in ordine al contratto – quadro, ovvero responsabilità contrattuale per i successivi ordini di acquisto, con eventuale risoluzione e/o risarcimento del danno. Risoluzione, la cui azione l’altro, ha presupposti differenti rispetto alla mera azione di risarcimento dei danni (primo, tra tutti, quello dell’importanza dell’inadempimento cui i ricorrenti non fanno specifico riferimento).

Come è ripartito l’onere della prova nelle cause di responsabilità dell’intermediario finanziario

Cass. Sez. I, 26.10.2015 n. 21711

Diritto finanziario – responsabilità intermediario finanziario – onere della prova – ripartizione

Ove risulti accertata la responsabilità contrattuale per danni subiti dall’investitore, va acclarato se l’intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni del contratto di negoziazione, nonché a tutte le obbligazioni poste a suo carico dai predetti testi normativi, così disciplinando il riparto dell’onere della prova: l’investitore deve allegare l’inadempimento delle obbligazioni, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra esso e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l’intermediario, a sua volta, deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Le caratteristiche per la donazione indiretta

Cass. Sez. II, 21.10.2015 n. 21449

Diritto delle successioni e donazioni – donazione indiretta – condizioni

La donazione indiretta consiste nell’elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico descritto nell’art. 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l’effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l’arricchimento animo donandi del destinatario della liberalità medesima.

Le spese di interesse comune del giudizio di divisione ereditaria vanno poste a carico della massa

Cass. Sez. VI, 20.10.2015 n. 21184

Diritto delle successioni e donazioni – divisione ereditaria – spese – ripartizione

Le spese relative al giudico di divisione vanno poste a carico della massa allorché attengano al comune interesse dei condividenti, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente appressamento del giudice di merito, siano conseguente di eccessive pretese o di inutili resistente, cioè dell’ingiustificato comportamento della parte.

Il contratto – quadro è cosa diversa dalle singole operazioni

Cass. Sez. I, 19.10.2015 n. 21097

Diritto finanziario – contratto quadro – singole operazioni – differenza

Gli ordini di acquisto o di vendita impartiti dall’investitore all’intermediario finanziario danno luogo ad un rapporto di mandato successivo e particolare, distinto da quello anteriore e generale derivante dal contratto quadro di cui costituiscono attuazione, la cui efficacia nei confronti del mandante, presupponendo che entrambe le fonti convenzionali siano esistenti e valide, dev’essere esclusa nel caso in cui l’intermediario abbia agito in assenza di ordini o sulla base di ordini nulli.

Contro l’ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo pignorato l’unico rimedio è l’opposizione agli atti esecutivi

Cass. Sez. III, 19.10.2015 n. 21081

Diritto processuale civile – esecuzione presso terzi – ordinanza di assegnazione – opposizione agli atti esecutivi – ammissibilità

In tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi è l’unico esperibile avverso l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ.