Archivio mensile:settembre 2015

Non è possibile provare tra le parti con testimoni la simulazione assoluta della quietanza

Cass. Sez. I, 31.8.2015 n. 17335

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – simulazione assoluta – quietanza – prova testimoniale – inammissibilità

In materia di simulazione, non è ammissibile la prova testimoniale (così come quella per presunzioni, in virtù del richiamo, in tema di ammissibilità della prova per presunzioni, agli stessi limiti di ammissibilità della prova per testimoni dei contratti, contenuto nell’art. 2729, 2 co., c.c.) della simulazione assoluta della quietanza, che dell’avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta; vi osta, infatti, l’art. 2726 c.c., che, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall’art. 2722 c.c., di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l’esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l’esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 c.c. vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento.

La scrittura privata su un unico foglio su cui sia apposto il timbro postale ha data certa

Cass. Sez. II, 31.8.2015 n. 17329

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – scrittura privata – data certa – condizioni

Qualora la scrittura privata non autenticata formi un corpo unico col foglio sul quale è impresso il timbro postale, la data risultante da quest’ultimo è data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita: mentre grava sulla parte che contesti la certezza della data l’onere di provare – pur senza necessità di querela di falso – che la redazione del contenuto della scrittura è avvenuta in un momento diverso.

Per devolvere agli arbitri le cause di impugnazione delle delibere societarie basta la generica previsione nello statuto sociale

Cass. Sez. VI, 28.8.2015 n. 17283

Diritto commerciale – società – statuto – clausola compromissoria – portata

Non c’è alcun argomento da cui possa desumersi che il legislatore abbia voluto escludere le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari dal novero di quelle arbitrabili, ai sensi dell’art. 34 I comma, se abbiano ad oggetto diritti disponibili. Al contrario, proprio perché le controversie in questione rientrano indubitabilmente nel perimetro di applicazione dell’ari 34, il legislatore ha ritenuto necessario assoggettarle ad un’apposita disciplina, attribuendo agli arbitri cui spetta di deciderle, anche il potere (di natura cautelare) di sospendere la delibera impugnata e inoltre specificando, all’art. 36, che la decisione ad esse relativa deve essere assunta secondo diritto anche nel caso in cui la clausola compromissoria disponga diversamente. Pertanto dette controversie possono essere devolute agli arbitri anche se non espressamente menzionate nella clausola compromissoria.

Il veicolo fermo sulla strada e tamponato genera responsabilità per il proprietario

Cass. Sez. III, 27.8.2015 n. 17206

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – circolazione stradale – distanza di sicurezza – ostacolo – irrilevanza

La presunzione di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall’art. 149 del codice della strada non concerne il caso del tamponamento del veicolo che, per una situazione anomala, avulsa dalle esigenze del traffico, costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale.

Quando il mutuo prevede delle erogazioni successive solo queste sono titolo esecutivo

Cass. Sez. III, 27.8.2015 n. 17194

Diritto bancario – mutuo – erogazioni – titolo esecutivo – condizioni

Pur precisando che il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto, non è necessario che detta consegna avvenga esclusivamente con la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica. Pertanto il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario da al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo. In questo caso il titolo esecutivo è rappresentato dal contratto di mutuo. Quando invece l’erogazione è solo promessa e si pattuisce che sarà effettuata al verificarsi di una determinata condizione allora il titolo esecutivo si forma solo sulla erogazione. Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l’interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.

La differenza tra azione di risoluzione e di riduzione del prezzo

Cass. Sez. II, 26.8.2015 n. 17138

Diritto delle obbligazioni e contratti – compravendita – vizi o difetti – garanzie – condizioni

In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, e per il caso in cui l’azione di riduzione del prezzo sia accordata al compratore non in via esclusiva (art. 1492 terzo comma cod. civ.), ma in via concorrente con azione di risoluzione (art. 1492 citato, primo comma), deve negarsi l’ammissibilità della domanda di riduzione in modo subordinato, rispetto alla proposizione a titolo principale dell’azione di risoluzione, atteso che entrambe le azioni si ricollegano ai medesimi presupposti, cioè la sussistenza di vizi con le caratteristiche fissate dall’art. 1490 cod. civ. (il quale detta una disciplina della materia completa e non integrabile con le regole dell’art. 1455 cod. civ. sull’importanza dell’inadempimento), restando radicalmente esclusa la configurabilità di un rapporto di subordinazione fra le rispettive domande, sicché il compratore deve scegliere fra l’una o l’altra.

Il privilegio speciale dei crediti alle imprese assiste solo quello dello Stato e non quello della banca mutuante

Cass. Sez. I, 24.8.2015 n. 17111

Diritto bancario e finanziario – credito alle imprese – privilegio speciale – insussistenza

Il Dlgs. n. 123 del 1998 prevede interventi pubblici di sostegno alle imprese che possono essere attuati nelle forme più diverse: “credito d’imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato. In caso di revoca è previsto il privilegio speciale del credito di restituzione verso l’impresa stessa con preferenza rispetto a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Il privilegio inoltre è riconosciuto solo ai crediti dello Stato per la restituzione delle erogazioni pubbliche e non al credito della banca erogatrice del mutuo.

Contratto d’opera professionale con l’ente pubblico

Cass. Sez. I, 24.8.2015 n. 17084

Del lavoro autonomo – delle professioni intellettuali – prestazione d’opera intellettuale

L’assunzione di obbligazioni a carico dell’Amministrazione pubblica può sorgere esclusivamente da un contratto redatto, a pena di nullità, in forma scritta, apparendo irrilevanti eventuali atti unilaterali della stessa Pubblica Amministrazione che non si traducano in un documento contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell’ente e dal soggetto incaricato nel quale siano indicate specificamente le prestazioni e il compenso da corrispondere.
Tale principio generale ha indubbia valenza costituzionale, quale espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost., quale strumento di garanzia della regolare attività amministrativa, nell’interesse del cittadino e della stessa P.A..
Gli incarichi professionali devono essere conferiti in forma scritta a pena di nullità mediante stipulazione di un contratto d’opera professionale, essendo irrilevante l’esistenza di una deliberazione dell’ente pubblico che abbia autorizzato o direttamente conferito l’incarico al professionista in assenza del contratto, sottoscritto dal rappresentante esterno dell’ente e dal professionista.
Non sussiste, dunque, valida obbligazione contrattuale ove il conferimento dell’incarico al professionista venga autorizzato dall’organo collegiale rappresentativo dell’ente pubblico e lo stesso ente comunichi l’intervenuta deliberazione, pur se intervenga successivamente l’eventuale accettazione del professionista incaricato, anche in forma scritta.
L’incontro di volontà deve essere contestuale, e cosi la sottoscrizione delle parti, ai sensi dell’art. 17 r.d. n. 2240/1993 che ammette il contratto per corrispondenza solo quando esso intercorra tra la P.A. e ditte commerciali.

Il danno alla salute nelle malattie terminali

Cass. Sez. III, 20.8.2015 n. 16993

Diritto delle obbligazioni e contratti – responsabilità professionale sanitaria – omissione di diagnosi – danno alla salute – condizioni

L’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in relazione al quale sia manifesti la possibilità di effettuare solo un intervento c.d. palliativo, determinando un ritardo della relativa esecuzione cagiona al paziente un danno già in ragione della circostanza che nelle more egli non ha potuto fruirne, dovendo conseguentemente sopportare tutte le conseguenze di quel processo morboso, e in particolare il dolore che la tempestiva esecuzione dell’intervento palliativo avrebbe potuto alleviargli, sia pure senza la risoluzione del processo morboso.
Danno risarcibile alla persona in conseguenza dell’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale si ha anche in conseguenza della mera perdita per il paziente della chance di vivere per un (anche breve) periodo di tempo in più rispetto a quello poi effettivamente vissuto, ovvero anche solo della chance di conservare, durante quel decorso, una “migliore qualità della vita”. In tale ipotesi il danno per il paziente consegue pure alla mera perdita della possibilità di scegliere, alla stregua delle conoscenze mediche del tempo,”cosa fare” per fruire della salute residua fino all’esito infausto, anche rinunziando all’intervento o alle cure per limitarsi a consapevolmente esplicare le proprie attitudini psico-fisiche in vista del e fino all’exitus.

Il notaio che stipula la compravendita deve sempre verificare la provenienza del bene venduto

Cass. Sez. III, 20.8.2015 n. 16990

Diritto delle obbligazioni e contratti – notaio – responsabilità professionale – contratto di compravendita – verifica provenienza bene – sussistenza

Ove richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare il notaio è tenuto al compimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, e in particolare all’effettuazione delle c.d. visure catastali e ipotecarie, allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà.