Cass. Sez. I, 31.8.2015 n. 17335
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – simulazione assoluta – quietanza – prova testimoniale – inammissibilità
In materia di simulazione, non è ammissibile la prova testimoniale (così come quella per presunzioni, in virtù del richiamo, in tema di ammissibilità della prova per presunzioni, agli stessi limiti di ammissibilità della prova per testimoni dei contratti, contenuto nell’art. 2729, 2 co., c.c.) della simulazione assoluta della quietanza, che dell’avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta; vi osta, infatti, l’art. 2726 c.c., che, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall’art. 2722 c.c., di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l’esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l’esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 c.c. vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento.