Archivio mensile:luglio 2014

Quando una vendita a basso prezzo comprende una donazione

Cass. Sez. II, 30.6.2014 n. 14799

Diritto delle obbligazioni e contratti – vendita mista a donazione – prezzo – volontà delle parti

Nella vendita mista a donazione la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore, rispetto a quella di scambio, consistente nell’arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione indiretta; per il che la vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per se stessa, un negotium mixtum cum donatione, essendo all’uopo altresì necessario non solo che sussista una sproporzione tra le prestazioni ma anche che questa sia d’entità significativa, ed, inoltre, che la parte alienante sia stata consapevole dell’insufficienza del corrispettivo percetto rispetto al valore del bene ceduto, abbia ciò non ostante voluto il trasferimento della proprietà e l’abbia voluto allo specifico fine d’arricchire la controparte acquirente della differenza tra il detto valore e la minore entità del corrispettivo.

Il diritto di abitazione non è soggetto a limitazioni spaziali

Cass., sez. II, 27.6.2014, n.14687

Della proprietà – Dell’uso e dell’abitazione – costituzione del diritto di abitazione

Il dispositivo dell’art. 1022 c.c., relativo al diritto di abitazione, non limita in senso quantitativo o spaziale l’entità dei bisogni abitativi del titolare, ma individua il contenuto del diritto distinguendolo da quello di altri diritti reali, come l’usufrutto e l’uso, definendolo, in positivo, nell’abitare la casa da parte del titolare e della sua famiglia, e, in negativo, escludendo un uso diverso, quale il concederla a terzi a qualunque titolo o trarne un’utilità differente da quella abitativa.

In caso di sinistro di veicolo concesso in leasing il proprietario concedente non risponde in via solidale con l’utilizzatore

Cass. Sez. III, 27.6.2014 n. 14635

Diritto delle obbligazioni e contratti – leasing – sinistro stradale – responsabilità del concedente – esclusione

In caso di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria, obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonché responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054/3 cc è esclusivamente l’utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi degli artt. 91/2 196 CdS, in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione. Ne consegue che questi, al pari dell’usufruttuario e dell’acquirente con patto di riservato dominio risponde in tali casi di un debito proprio per fatto altrui, cosicché in caso di danni da circolazione di un veicolo concesso in leasing, ai sensi dell’art. 23 Legge 990 del 1969, il responsabile, litisconsorte necessario nell’azione diretta contro l’assicuratore è solo l’utilizzatore e non il concedente, contrariamente a quanto avviene in ogni altra forma di locazione.

Gli atti in frode comportano la revoca del concordato anche con il voto favorevole alla procedura dei creditori

Cass. Sez. I, 26.6.2014 n. 14552

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – concordato preventivo – atti in frode – revoca ammissione

L’accertamento, ad opera del commissario giudiziale, di atti di occultamento o di dissimulazione dell’attivo, della dolosa omissione della denuncia di uno o più crediti, dell’esposizione di passività insussistenti o della commissione di altri atti di frode da parte del debitore determina la revoca dell’ammissione al concordato, a norma dell’art. 173 della legge fallimentare, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza e quindi anche nell’ipotesi in cui i creditori medesimi siano stati resi edotti di quell’accertamento.

Anche alcune controversie per delibere assembleari nulle possono essere devolute agli arbitri

Cass. Sez. VI, 25.6.2014 n. 14340

Diritto commerciale – Diritto societario – delibere assembleari – nullità – impugnazione – arbitrato

L’art. 34 del Dlgs. 5/2003 consente di devolvere agli arbitri le controversie che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. L’area della indisponibilità dei diritti non coincide con quella della nullità nel senso che la prima è più ristretta della seconda, dovendosi ricomprendere in quest’ultima esclusivamente le nullità insanabili, per le sole quali residua il regime dell’assoluta inderogabilità e pertanto dell’indisponibilità e non compromettibilità ad arbitri del relativo diritto.
Per le nullità sanabili invece è da ritenersi ammissibile la competenza arbitrale; tra queste rientrano per esempio: la nullità dell’assemblea per mancata convocazione del socio e la nullità dell’assemblea per aver deliberato su temi estranei all’ordine del giorno.

Chi vende l’azienda deve evitare di fare concorrenza all’acquirente anche tramite partecipazioni sociali

Cass. Sez. I, 25.6.2014 n. 14471

Diritto commerciale – azienda – trasferimento – divieto di concorrenza

La disposizione contenuta nell’art. 2557 cc, la quale stabilisce che chi aliena l’azienda deve astenersi per un periodo di cinque anni dal trasferimento dall’iniziare una nuova impresa che sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta, appropriandosi nuovamente dell’avviamento, non è eccezionale, in quanto con essa il legislatore non ha posto una norma derogativa del principio di libera concorrenza, ma ha inteso disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli effetti connaturali al rapporto contrattuale posto in essere dalle parti.
Pertanto non è esclusa l’estensione analogica del citato art. 2557 cc all’ipotesi di cessione di quote di partecipazione in una società di capitali, ove il giudice del merito, con un’indagine che tenga conto di tutte le circostanze e le peculiarità del caso concreto, accerti che tale cessione abbia realizzato un “caso simile” all’alienazione d’azienda, producendo sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell’azienda.

La differenza tra erede e legatario

Cass. Sez. II, 24.6.2014 n. 14315

Diritto delle successioni – erede testamentario – legatario – differenza

Sono attributive della qualità di erede le disposizioni testamentarie che, indipendentemente dalle espressioni usate dal testatore, comprendono l’universalità dei beni o una parte di essi considerata come quota dell’eredità, mentre attribuiscono la qualità di legatario le disposizioni che assegnano i beni singolarmente in modo determinato.

L’appaltatore risponde dei difetti della merce fornitagli dal committente se l’accetta senza riserve o anche se, non difettosa, la mette in opera male

Cass. Sez. II, 23.6.2014 n. 14220

Diritto delle obbligazioni e contratti – appalto – fornitura della merce – responsabilità

L’appaltatore risponde dei difetti dell’opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell’arte o non siano adatti all’opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità. L’appaltatore, inoltre, è tenuto ad avvisare il committente che i materiali che questi gli abbia fornito, essendo di cattiva qualità o, comunque, inidonei rispetto all’opera commessagli, non siano tali da assicurare la buona riuscita di questa, con la conseguenza che, in difetto di tale avviso, non può eludere la responsabilità per i vizi dell’opera adducendo che i materiali erano difettosi.
Lo stesso principio si applica all’ipotesi in cui i materiali forniti dal committente, sebbene né difettosi né inadatti, richiedano tuttavia per la loro corretta utilizzazione l’osservanza di una particolare procedura. Nota o non nota, questa deve comunque essere seguita dall’appaltatore, il quale ha l’obbligo di valutare previamente il materiale consegnatogli e, ove non l’abbia mai impiegato prima, di informarsi sulle sue caratteristiche intrinseche e sulle tecniche di applicazione che esso richieda, tecniche il cui eventuale apprendimento è a carico dell’appaltatore stesso ed è esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell’arte.

Sponsorizzazioni e spese di rappresentanza non sono pubblicità

Cass. Sez. Trib., 23.6.2014 n. 14252

Diritto tributario – spese di rappresentanza – spese di pubblicità – differenza

Costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi o comunque dell’attività svolta.

Anche lo spedizioniere può essere trasportatore della merce

Cass. Sez. III, 20.6.2014 n. 14089

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto di spedizione – trasporto della merce – obblighi

Il contratto di spedizione è un mandato col quale “lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie”; si tratta cioè di un mandato senza rappresentanza. Qualora lo spedizioniere assuma anche, in tutto o in parte, l’esecuzione del contratto di trasporto, si porranno a suo carico gli obblighi del vettore e, affinché lo spedizioniere acquisti la veste di spedizioniere vettore a norma dell’art. 1741 cc, è necessario che egli assuma l’unitaria obbligazione dell’esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell’operazione complessiva.