Cass. Sez. II, 30.6.2014 n. 14799
Diritto delle obbligazioni e contratti – vendita mista a donazione – prezzo – volontà delle parti
Nella vendita mista a donazione la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore, rispetto a quella di scambio, consistente nell’arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione indiretta; per il che la vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per se stessa, un negotium mixtum cum donatione, essendo all’uopo altresì necessario non solo che sussista una sproporzione tra le prestazioni ma anche che questa sia d’entità significativa, ed, inoltre, che la parte alienante sia stata consapevole dell’insufficienza del corrispettivo percetto rispetto al valore del bene ceduto, abbia ciò non ostante voluto il trasferimento della proprietà e l’abbia voluto allo specifico fine d’arricchire la controparte acquirente della differenza tra il detto valore e la minore entità del corrispettivo.