Archivio mensile:gennaio 2014

Dopo un anno dalla trasformazione della società di persone in società di capitali il socio non fallisce più personalmente

Cass. Sez. I, 16.11.2013 n. 25846

Diritto commerciale – Diritto societario – Diritto fallimentare – trasformazione

La liberazione del socio dalle obbligazioni preesistenti alla trasformazione è fatto diverso dalla cessazione della responsabilità illimitata. Infatti, in mancanza del consenso esplicito o presunto dei creditori alla trasformazione di una società di persone in società di capitali, il socio illimitatamente responsabile della prima non è liberato dalle obbligazioni sociali contratte sino al momento della trasformazione e continua a risponderne illimitatamente; tuttavia, dopo che la trasformazione ha avuto luogo solo la società risponde delle nuove obbligazioni sociali non essendo prevista alcuna ultrattività della responsabilità illimitata del socio. Ne consegue che, ai sensi della L. Fall., art. 147, comma 2, decorso un anno dalla iscrizione nel registro imprese della trasformazione, non può più essere dichiarato il fallimento del socio già illimitatamente responsabile.

Il credito dell’agente non è privilegiato se l’attività è svolta da una società di capitali

Cass. Sez. Un., 16.12.2013 n. 27986

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto agenzia – crediti – privilegio

La disposizione, di cui all’art. 2751-bis, numero 3) cc, secondo la quale “Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: […] 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo” -, deve essere interpretata, in conformità con l’art. 3 della Costituzione ed in sintonia con la ratio dello stesso art. 2751-bis cod. civ., nel senso che il privilegio dei crediti ivi previsto non assiste i crediti per provvigioni spettanti alla società di capitali che eserciti l’attività di agente.

Alle locazioni non abitative non si applicano le regole sulla morosità del conduttore

Cass. Sez. III, 16.12.2013 n. 28057

Diritto immobiliare – contratto di locazione ad uso diverso – morosità

La norma contenuta nell’art. 5 della legge 27 luglio 1978 n. 392, la quale prevede che il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla sua scadenza o degli oneri accessori comporta la risoluzione del contratto, non si applica ai contratti di locazione adibiti ad uso diverso dall’abitazione e la risoluzione di detti contratti può essere dichiarata concorrendo i presupposti generali indicati dal codice civile della risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive.

Il diritto di abitazione del coniuge separato è opponibile anche senza trascrizione

Cass. Sez. I, 18.12.2013 n. 28229

Diritto di famiglia e minori – separazione tra coniugi – diritto di abitazione

Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo data certa, è opponibile, anche se non sia stato trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, o – ma solo se sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni. Il provvedimento opponibile al terzo acquirente dell’immobile non è soltanto la sentenza che definisce il giudizio di separazione o di divorzio, ma anche quello provvisorio (anch’esso comunque trascrivibile), del presidente del tribunale dopo l’udienza di comparizione dei coniugi.

La violazione della normativa sulle aree a parcheggio può comportare la nullità dell’atto

Cass. Sez. II, 18.12.2013 n. 28345

Diritto delle obbligazioni e contratti – spazi per parcheggi – nullità

L’art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, il quale prescrive che nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione, pone un vincolo pubblicistico di destinazione che non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi stessi, le cui clausole difformi sono perciò sostituite di diritto dalla norma imperativa. Tale principio è rimasto immutato, anche dopo l’entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47, il cui art. 26, ultimo comma, nello stabilire che gli spazi in questione costituiscono pertinenze delle costruzioni ai sensi degli artt. 817, 818 e 819 cc, non ha portata innovativa, ma ribadisce, solo, che, anche se le aree di parcheggio possono essere oggetto di separati atti e rapporti giuridici, il vincolo non può venire meno, in quanto la pertinenza, anche se gravata da un diritto reale a favore di terzi, continua ad assolvere la propria funzione accessoria, esclusivamente, a vantaggio della cosa principale.

Anche il contratto preliminare per un immobile abusivo può essere nullo

Cass. Sez. II, 17.12.2013 n. 28194

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto preliminare di compravendita

La nullità prevista dall’art. 40 della Legge 47/85, anche se la norma fa riferimento agli atti di trasferimento, cioè agli atti che hanno un’efficacia reale immediata, mentre il contratto preliminare di compravendita ha un’efficacia solo obbligatoria, non esclude dal punto di vista logico che possa essere nullo il contratto preliminare di compravendita il quale abbia ad oggetto la stipulazione di un contratto definitivo nullo per contrarietà alla legge e cioè abbia questo per oggetto il trasferimento di un bene immobile abusivo.

Il contraente adempiente può trattenere la caparra

Cass. Sez. II, 17.12.2013 n. 28204

Diritto delle obbligazioni e contratti – caparra confirmatoria

In tema di contratti in cui sia prevista la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte adempiente che abbia esercitato il potere di recesso riconosciutole dalla legge è legittimata, ai sensi dell’art. 1385 comma 2 c.c., a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata: in tal caso, la caparra confirmatoria assolve la funzione di liquidazione convenzionale e anticipata del danno da inadempimento. Qualora, invece, detta parte abbia preferito, ai sensi del dell’art. 1385 comma 3 c.c., domandare la risoluzione (o l’esecuzione del contratto), il diritto al risarcimento del danno rimane regolato dalle norme generali, onde il pregiudizio subito dovrà, in tal caso, essere provato nell’an e nel quantum, giacché la caparra conserva solo la funzione di garanzia dell’obbligazione risarcitoria.

Il consorzio di imprese con attività esterna può fallire

Cass. Sez. I, 16.12.2013 n. 28015

Diritto commerciale – Diritto Fallimentare – consorzio di imprese

I consorzi con attività esterna, ai quali vengono attribuite, appunto, funzioni imprenditoriali esterne, costituiscono centri d’imputazione di rapporti giuridici, autonomi rispetto alle imprese consorziate. Ciò emerge, infatti, dalla speciale disciplina di tali consorzi, che attiene – oltreché alla previsione di un sistema di pubblicità legale, in funzione delle informazioni dei terzi circa la struttura organizzativa del consorzio – alla già ricordata rappresentanza in giudizio, al fondo comune e, soprattutto, alla responsabilità esclusiva verso terzi. Pertanto il consorzio con attività esterna è imprenditore e, come tale, soggetto al fallimento, che non si estende però ai consorziati.

Il fondo patrimoniale va annotato per renderlo opponibile

Cass. Sez. III, 12.12.2013 n. 27854

Diritto delle obbligazioni e contratti – fondo patrimoniale

La costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 cc è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 cc, circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. In tale prospettiva la trascrizione del vincolo per gli immobili, imposta dall’art. 2647 cc, resta degradata a mera pubblicità-notizia, inidonea, come tale, a sopperire al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, formalità, quest’ultima, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.

Titoli tossici: responsabile la banca per il danno subito dal cliente

Cass. Sez. I, 12.12.2013 n. 27875

Diritto commerciale – Diritto Finanziario – intermediario finanziario – responsabilità

In tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. “contratto quadro”). Può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”. In ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell’art. 1418/1 cc, la nullità del cosiddetto “contratto quadro” o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso. Sono invece nulle, per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell’investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del cosiddetto “contratto quadro”, senza che sia possibile una ratifica tacita, che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma.
Qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste nell’essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato. Tale danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell’acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria.