Archivio mensile:novembre 2013

Quando il socio di una snc non risponde più dei debiti sociali?

Cass. Sez. I, 30.10.2013 n. 24490

Diritto commerciale – Diritto societario – società in nome collettivo

Il socio di una società in nome collettivo che abbia ceduto la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione. La pubblicità al registro delle imprese costituisce fatto impeditivo di una responsabilità altrimenti normale, sicché essa deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali.
La responsabilità del socio fino alla pubblicazione del suo recesso al registro delle imprese vale per le obbligazioni che sono contratte dalla società fino a quel momento e non rispetto a quando il terzo contraente agisce in giudizio. Infatti, il terzo che entra in rapporti negoziali con una società di persone è consapevole di poter contare anche sulla responsabilità solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali, secondo quanto risulta dal registro delle imprese. È dunque al momento in cui si stipula il negozio e si contrae l’obbligazione da parte della società che rileva la composizione della compagine sociale. Ne discende necessariamente che se a quel momento il recesso di un socio non è stato pubblicato sul registro delle imprese tale recesso non potrà essere opponibile al terzo senza che rilevi il momento successivo in cui questi intenti azione giudiziaria per l’inadempimento.

Il rifiuto del test del DNA fa presumere la paternità naturale

Cass. Sez. I, 29.10.2013 n. 24361

Diritto di famiglia e minori – accertamento giudiziale della paternità

Per l’accertamento della paternità naturale può essere utilizzato ogni mezzo di prova (art. 269/2 cc), circostanza da cui discende il fatto che il giudice del merito può correttamente basare il proprio giudizio in ordine alla fondatezza della richiesta avente ad oggetto l’effettiva esistenza di un rapporto di filiazione, anche su risultanze di valore probatorio soltanto indiziario.
Il rifiuto ingiustificato di colui che viene ritenuto presunto padre di sottoporsi all’esame del D.N.A. accompagnato dalla prova del fatto che costui aveva avuto in quel periodo rapporti sessuali con la madre, costituisce elemento indiziario tale da giustificare la prova della paternità naturale.

Il contratto di fiducia non è opponibile al creditore ipotecario

Cass. Sez. II, 25.10.2013 n. 24166

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – Diritto commerciale – contratto di fiducia

Il negozio fiduciario di compravendita è un contratto mediante il quale il fiduciario, che è proprietario del bene, si impegna a trasferire la proprietà del bene medesimo al fiduciante; se riguarda beni immobili deve avere la forma scritta e, in caso di inadempimento del fiduciario, il fiduciante può richiedere il trasferimento coattivo del bene ex art. 2932 cc, essendo il negozio fiduciario sostanzialmente equiparabile a un contratto preliminare di compravendita.
Nel negozio fiduciario il fiduciario è proprietario e la sua qualità non è opponibile ai terzi. In particolare non è opponibile ai creditori del fiduciario che abbiano iscritto ipoteca giudiziale sull’immobile in data anteriore alla trascrizione della domanda del fiduciante, creditori che pertanto hanno il diritto a procedere alla espropriazione del bene immobile.

Appartamento in cambio del terreno edificabile: è permuta

Cass. Sez. II, 25.10.2013 n. 24172

Diritto Immobiliare – Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto di permuta

Integra una permuta di cosa presente con una cosa futura il contratto con cui si pattuisce il trasferimento della proprietà di un’area fabbricabile in cambio di parti dell’edificio da costruire sulla stessa superficie a cura e spese dell’acquirente. Quindi si ha permuta di cosa futura quando il risultato voluto dalle parti e il trasferimento di proprietà di un bene da realizzare mentre l’obbligo di costruirlo, assunto dal compratore costruttore, è accessorio e strumentale al trasferimento suddetto.
La permuta tra la proprietà dell’area fabbricabile (cosa presente) e una porzione della proprietà della erigenda costruzione (cosa futura), si ha anche quando le parti abbiano previsto che gli appartamenti da costruire insistano non solo sull’area fabbricabile trasferita dal cedente ma anche su un terreno acquistato da terzi dallo stesso permutante costruttore.
Per il richiamo dell’art. 1555 cc, alla permuta si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per la vendita e in caso di permuta tra la proprietà di area fabbricabile (cosa presente) e porzione della proprietà di erigenda costruzione (cosa futura) l’acquisto di quest’ultima si verifica, senza necessità di altre dichiarazioni di volontà non appena la cosa viene ad esistenza ex art. 1472/1 cc. Per il trasferimento di proprietà non è necessario che il bene sia perfetto in ogni suo aspetto, ma è sufficiente che sia realizzato nelle sue strutture fondamentali, essendo irrilevante che manchi di alcune rifiniture o di qualche accessorio.

Il terreno non è più edificabile? Errore di fatto e possibile annullamento del contratto di compravendita

Cass. Sez. II, 24.10.2013 n. 24132

Diritto delle obbligazioni e dei contratti

La falsa rappresentazione della realtà circa la natura (agricola o edificatoria) di un terreno, ricadendo direttamente su di una qualità dell’oggetto, integra l’ipotesi un errore di fatto e non di diritto, poiché la inesatta conoscenza della norma che ne preveda la destinazione urbanistica si risolve in una (altrettanto) inesatta conoscenza della circostanza della edificabilità o inedificabilità del suolo, di una circostanza, cioè, inerente ai caratteri reali del bene. In questo caso le parti di una compravendita decidono di stipulare il contratto proprio in relazione alle qualità del terreno ed alle utilità da esso ricavabili, incorrendo in errore essenziale in caso di ignoranza della sua vera natura.

La responsabilità precontrattuale esiste anche in caso di stipula del contratto

Cass. Sez. VI, 21.10.2013 n. 23873

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – responsabilità precontrattuale

Perché possa sussistere la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cc, sono necessari i seguenti elementi di fatto: che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non esistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
La regola posta dall’art. 1337 cc non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l’ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto.

Il credito ancora in corso di accertamento è compensabile

Cass. Sez. III, 17.10.2013 n. 23573

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – compensazione giudiziale

Il fatto che l’accertamento di un credito sia oggetto di altro giudizio pendente e non ancora definito con il suo riconoscimento in forza di cosa giudicata non impedisce alla possibilità che il suo titolare lo eccepisca in compensazione nel giudizio contro di lui che il suo debitore introduca per far valere un proprio credito. Se il giudizio sul controcredito penda davanti allo stesso ufficio giudiziario i due processi vanno riuniti e nella stessa causa il giudice potrà decidere sulla compensazione dei due crediti. Se invece la riunione non è possibile (cause che pendono davanti a uffici giudiziari diversi per i quali non operi la connessione ex art. 40 cpc o cause in gradi diversi di giudizio), il giudice dovrà emettere sul credito principale una condanna con riserva all’esito della decisione sul credito eccepito in compensazione e rimettere sul ruolo la causa per la decisione sulla sussistenza delle condizioni della compensazione, seguita da sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 cpc o 337, secondo comma, cpc fino alla definizione del giudizio di accertamento del controcredito.

Anche il contratto preliminare di compravendita dell’immobile abusivo è nullo

Cass. Sez. II, 17.10.2013 n. 23591

Diritto immobiliare – Diritto delle obbligazioni e dei contratti – compravendita

Lo scopo dell’art. 40/2 della Legge 28.2.1985 n. 47, il quale sanziona con la nullità gli atti aventi ad oggetto di trasferimento di edifici se da tali atti non risultano gli estremi del provvedimento autorizzatorio, anche a sanatoria, di detti manufatti, è quello di rendere incommerciabili gli immobili non in regola dal punto di vista urbanistico e quindi dalla norma suddetta è desumibile il principio generale della nullità (di carattere sostanziale) degli atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica, cui si aggiunte una nullità (di carattere formale) per gli atti di trasferimento di immobili in regola con la normativa urbanistica o per i quali è in corso la regolarizzazione, ove tali circostanze non risultino dagli atti stessi.
L’art. 40/2 Legge 47/1985 comporta anche la nullità del contratto preliminare che abbia ad oggetto la vendita di un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico. Il fatto che la norma faccia riferimento agli atti di trasferimento, cioè agli atti che hanno una efficacia reale immediata, mentre il contratto preliminare di cui si discute abbia efficacia semplicemente obbligatoria, non elimina dal punto di vista logico che non può essere valido il contratto preliminare il quale abbia ad oggetto la stipulazione di un contratto nullo per contrarietà alla legge.

La confisca prevale sull’ipoteca

Cass. Sez. VI, 16.10.2013 n. 23428

Diritto immobiliare – Diritto processuale civile – ipoteca

Nel conflitto tra l’interesse del creditore a soddisfarsi sull’immobile ipotecato e quello dello Stato a confiscare i beni, che siano frutto o provento di attività mafiosa, deve prevalere il secondo, onde è inopponibile allo Stato l’ipoteca iscritta su di un bene immobile confiscato, ai sensi della legge 31.5.1965, n. 575, prima che ne sia stata pronunciata l’aggiudicazione nel procedimento di espropriazione forzata, per quanto previsto dall’art. 1, comma 194 Legge 24.12. 2012 n. 228.